Legge Bersani - Come stipulare Contratti

LEGGE BERSANI
COME STIPULARE CONTRATTI

 Legge Bersani

La legge Bersani, introdotta nell’aprile 2007, può aiutare a risparmiare sull’assicurazione auto.
E’ infatti possibile “ereditare” la classe di merito di un altro componente della famiglia, purché convivente, che sia più vantaggiosa rispetto a quella d’ingresso prevista per legge.

La legge si applica alle sole persone fisiche e devono essere rispettate alcune condizioni. Può avvenire solo se:
•il livello di parentela è di primo grado (es. coniuge, genitore, fratello),
•il veicolo appena acquistato può essere considerato come “aggiuntivo” rispetto ad almeno un altro mezzo presente nel nucleo familiare (sia dello stesso proprietario del nuovo mezzo sia di altro familiare.),
•la classe di merito può essere trasmessa solo tra veicoli della stessa categoria – ad esempio un’auto con un’auto, una moto con una moto
•il veicolo che cede la classe di merito deve essere assicurato.

Ricorda che: l’utilizzo della legge Bersani è valido sia per auto nuove che usate, basta che già sia avvenuta la voltura al PRA.

Al momento della stipula della nuova polizza, è necessario comunicare all’agenzia la volontà di acquisire la classe di merito Bonus Malus (C.U.) di un familiare convivente, presentando i seguenti documenti:
•la carta di circolazione del mezzo da assicurare,
•il passaggio di proprietà aggiornato del veicolo (qualora fosse usato),
•l’ultimo attestato di rischio maturato inerente al veicolo da cui si effettuerà il recupero della C.U. e la carta di circolazione di quest’ultimo,
•un documento di identità valido
•lo stato di famiglia.

Classe di merito

Nel caso l’assicurato debba recuperare la propria classe di merito Bonus Malus (C.U.), da un mezzo di sua proprietà ad un altro nuovo o usato che deve assicurare, è necessario che presenti in agenzia adeguata documentazione.

Se già cliente, l’assicurato deve recarsi presso l’Agenzia presentando:
•la carta di circolazione del mezzo interessato,
•il passaggio di proprietà aggiornato del veicolo (qualora fosse usato)
•La carta di circolazione inerente del veicolo da cui si effettuerà il recupero della casse di merito Bonus Malus (C.U.)
•un documento di identità valido

Se nuovo cliente, deve recarsi presso l’Agenzia presentando:
•la carta di circolazione del mezzo interessato,
•il passaggio di proprietà aggiornato del veicolo (qualora fosse usato),
•La carta di circolazione inerente al veicolo da cui si effettuerà il recupero della classe di merito Bonus Malus (C.U.) 
•un documento di identità valido.


Per fare un nuovo contratto RCA


L’assicurato deve recarsi presso per l’Agenzia presentando:
•la carta di circolazione del mezzo interessato,
•il passaggio di proprietà aggiornato dello stesso (qualora fosse usato),
•l’ultimo attestato di rischio maturato in originale (adesso digitalizzato)
•un documento di identità valido


Per sospendere Auto e Motocicli

Autoveicoli 

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto RCAuto, è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde.

Qualora il contraente intenda riattivare un contratto sospeso e non siano trascorsi oltre diciotto mesi dalla sospensione, la riattivazione del contratto deve essere fatta secondo i seguenti criteri:
•emissione di una nuova polizza in sostituzione del contratto sospeso;
•proroga della scadenza annua per un periodo pari a quello della sospensione;
•mantenimento dello stesso proprietario o del coniuge in comunione dei beni (in caso di cambio veicolo).

Non è consentita la sospensione del contratto nei seguenti casi:
•contratti di durata inferiore all’anno;
•contratti ceduti;
•furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Motocicli e ciclomotori

La sospensione di un contratto RCA relativo ad un motociclo o ad un ciclomotore è prevista SOLO se concordata al momento della stipula (clausola 569 indicata nella Parte “B” del contratto).
Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto RCA, è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia restituendo
•il certificato di assicurazione,
•il contrassegno
•la carta verde

Qualora il contraente intenda riattivare un contratto sospeso e non siano trascorsi oltre dodici mesi dalla sospensione, la riattivazione del contratto deve essere fatta secondo i seguenti criteri:
•emissione di una nuova polizza in sostituzione del contratto sospeso;
•proroga della scadenza annua per un periodo pari a quello della sospensione;
•mantenimento dello stesso proprietario o del coniuge in comunione dei beni (in caso di cambio veicolo).

Non è consentita la sospensione del contratto nei seguenti casi:
•contratti di durata inferiore all’anno;
•contratti ceduti;
•furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Per sostituire un veicolo

Per sostituire un veicolo all’interno di un contratto assicurativo RCA devono essere soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:
1.il veicolo da assicurare in sostituzione di quello indicato nel contratto DEVE essere o di nuova immatricolazione o appena volturato al P.R.A.;
2.il proprietario del nuovo veicolo da assicurare DEVE essere il medesimo del precedente o il coniuge in comunione dei beni;
3.il veicolo da sostituire deve essere stato venduto, rottamato, esportato all’estero o lasciato in conto vendita presso un concessionario auto; tali condizioni sono eventualmente autocertificabili con un modulo da compilare in Agenzia a condizione che la documentazione necessaria venga consegnata entro 60 gg.

E’ necessario recarsi in Agenzia e consegnare:
•copia della documentazione probante il punto 3);
•il certificato di assicurazione,
•il contrassegno originale
•la carta verde del contratto assicurativo o regolare denuncia di smarrimento dello stesso alle Autorità competenti;
•copia del libretto del veicolo da assicurare e, in caso di veicolo usato, copia del passaggio di proprietà (anche documento provvisorio);
•copia di un documento di identità;
•in caso di contratto in convezione copia di un documento probante il diritto alla stessa.

La sostituzione sarà effettuata con la data e l’orario di decorrenza indicate dall’Assicurato ma, comunque, mai antecedenti al momento della stipula.

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